Regolamento

TERRE DI PROPRIETÀ COLLETTIVA DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI SILLANO, GRAVANTE DA USO CIVICO, GESTITE DALLE ASBUC “VALLE DI SORAGGIO” E “SILLANO-CAPANNE-DALLI”  

Azienda Faunistico Venatoria

“Monte Prunese”  

REGOLAMENTO 

TERRE DI PROPRIETÀ COLLETTIVA DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI SILLANO, GRAVANTE DA USO CIVICO, GESTITE DALLE ASBUC “VALLE DI SORAGGIO” E “SILLANO-CAPANNE-DALLI” Azienda Faunistico Venatoria “Monte Prunese” 

Visti gli Statuti delle due A.S.B.U.C.  :

La caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, sono parte rilevante dell’economia montana e vanno finalizzate :

a) Alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;

b) alla creazione di posti di lavoro anche part-time.

 

C A C C I A

Regolamento per l’esercizio dell’attività Venatoria nell’Azienda Faunistica Venatoria “Monte Prunese”, di ettari 3.887, su terre di Uso Civico, ed altre concesse,

Autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di Lucca con Delibera n° 62 dell’11.02.1999.

 ART. 1

Nell’A.F.V. “Monte Prunese”, gestita dalle ASBUC delle Comunità : “Valle di Soraggio” e “Sillano-Capanne-Dalli” , la caccia è consentita di diritto a tutti i cacciatori utenti siano essi residenti o proprietari di terreni che abbiano aderito alla inclusione dei loro beni nell’A.F.V. stessa, muniti di licenza di porto di fucile ad uso caccia ed assicurati ai sensi delle vigenti leggi in materia, nell’osservanza del presente regolamento, delle leggi statali, regionali e del calendario venatorio annuale e dopo aver pagato la relativa quota;

 

Il diritto di caccia non si estende a chi abbia acquistato terreni dopo il 01.01.1999;

 

Eccezionalmente, il Direttorte Concessionario, con il parere favorevole delle ASBUC, può concedere l’autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo a chi abbia acquistato, anche dopo il 1° gennaio 1999, un appezzamento di terreno all’interno dell’A.F.V. della superficie non inferiore a mq. 5.000 oppure un fabbricato ad uso abitazione nel Comune di Sillano;

 ART. 2

Anche i cacciatori non inclusi nell’art. 1) possono accedere nell’A.F.V. “Monte Prunese” con l'autorizzazione del Direttore Concessionario o chi per esso e dietro pagamento di quanto stabilito dal presente regolamento;

 ART. 3

Le Autorizzazioni ai non utenti o proprietari dovranno essere accompagnate da ricevuta fiscale o fattura;

 ART. 4

E’ vietata la caccia alla lepre a cacciatori diversi da quelli indicati nell’art. 1).

 

Sono eccezionalmente ammessi cacciatori esterni con autorizzazione giornaliera, esclusivamente in compagnia di cacciatori di lepre utenti. Tale abbinamento dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Direttore o suo delegato.

 

Ciascun cacciatore non può uccidere più di tre lepri per stagione venatoria;

 

Il Direttore in accordo con i Comitati di Gestione può concedere a terzi deroghe al divieto con abbattimento di capi in eccedenza numerica e senza l’uso di cane da seguita, esclusivamente nelle zone ove viene esercitata la caccia intensiva;

 

ART. 5

La caccia alla selvaggina stanziale è consentita secondo il Piano di Assestamento Annuale;

 ART. 6

Salvo quanto disposto all’art.5, per ogni giornata di caccia possono essere abbattuti i seguenti capi di selvaggina stanziale :

- n° 1 Lepre fino a due cacciatori;

- n° 2 Lepri più di due cacciatori;

- n° 2 Fagiani, Starne, Pernici, a cacciatore;

I Comitati, congiuntamente, possono chiedere al Direttore di limitare ulteriormente i capi da abbattere o di ridurre il periodo di caccia;

 ART. 7

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita nel rispetto del calendario venatorio;

 ART. 8

Raggiunto il numero di capi giornalieri assegnati si dovrà cessare la caccia, scaricare il fucile e legare il cane;

 

G E S T I O N E   C I N G H I A L E

 

ART. 9

La caccia del cinghiale è consentita in squadra con un numero minimo di dieci partecipanti ed esclusivamente in battuta nei giorni di Sabato, Domenica, Mercoledì e nei giorni festivi non ricadenti in Martedì e Venerdì.

 

E’ consentita la costituzione fino a un massimo di quattro squadre;

 

Il Direttore, sentiti i Comitati, può ammettere successivamente alla stagione venatoria 1999/2000, cacciatori con autorizzazione stagionale;

 

Ogni squadra nomina un responsabile il quale, oltre a ricordare ai partecipanti la essenziali norme di sicurezza, assegna la posta a ciascuno, e dovrà fare osservare le seguenti disposizioni:

 

a) Nessuno deve abbandonare la posta prima della fine della battuta o almeno senza preavviso;

 

b) Tutti i partecipanti dovranno indossare un indumento di colore facilmente individuabile a distanza;

 

c) Deve essere usata esclusivamente munizione a palla;

 

d) Eventuali cinghiali feriti potranno essere inseguiti esclusivamente dai battitori;

 

G E S T I O N E   U G U L A T I

 

ART. 10

E’ fatto assolutamente divieto di cacciare ugulati diversi dal cinghiale quali cervo, capriolo, muflone od altre specie eventualmente presenti;

 

ART. 11

I prelievi delle specie cervo, capriolo, e muflone saranno effettuati esclusivamente secondo il Piano di Assestamento Annuale;

 

Le modalità dei prelievi di ugulati saranno stabilite annualmente con deliberazione dei Comitati di Uso Civico;

 

Il prelievo dei cervidi e bovidi con metodo selettivo può essere eseguito anche da cacciatori non iscritti agli albi provinciali dei cacciatori di selezione purché accompagnati da persona in possesso di attestato conseguito presso la provincia, a seguito di esami. (art. 7 “Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie” comma 3°  del R.R. n° 4 del 15 luglio 1996 “Regolamento per la gestione faunistica venatoria degli ungulati”)

 ART. 12

Ogni cacciatore all’interno dell’AFV è autorizzato esclusivamente all’abbattimento dei capi che gli spettino in base all’assegnazione del Direttore concessionario, nel rispetto del calendario venatorio. Chiunque, senza autorizzazione, uccida o danneggi ugulati, oltre alla sanzioni previste dalle leggi vigenti, dovrà versare nelle casse del Comitato Usi Civici “Valle di Soraggio” e “Dalli-Capanne-Sillano” i seguenti importi per ogni capo abbattuto o danneggiato :

 

a) Cervo                                                                                            Lire 2.500.000;

b) Capriolo, muflone od altre specie presenti                                   Lire 1.500.000;

c) Cinghiale                                                                                       Lire    500.000;

 

- Abbattimento abusivo di altre specie :

 

a) Lepre                                                                                             Lire    500.000;

b) Fagiano                                                                                         Lire      50.000;

c) Pernice, starna , e simile                                                                Lire      80.000;

 

G E S T I O N E   M I G R A T O R I A 

 

ART. 13

Agli utenti, la caccia alla selvaggina migratoria minuta, è consentita, oltre alle altre forme, da appostamento sia temporaneo che fisso, con l’ausilio di richiami vivi;

 

Gli utenti che intendono esercitare la caccia alla minuta selvaggina da appostamento fisso, oltre all’importo delle autorizzazione annuale dovranno pagare la tassa regionale;

 

Il Direttore, sentiti i Comitati di Uso Civico, può autorizzare la caccia alla quaglia di allevamento secondo le regole consentite ed in zone appositamente prescelte;

 ART. 14

I cacciatori non utenti fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art.15, sono ammessi esclusivamente ad esercitare la caccia da appostamento fisso e dovranno presentare domanda al Direttore  Concessionario entro il 30 Giugno di ogni anno;

  

ART. 15

Su tutta la linea di confine lungo la dorsale appenninica, con esclusione del valico montano “Pradarena” ove vige il divieto di caccia, può essere esercitata l’attività venatoria, senza appostamento, dagli utenti autorizzati e da altri cacciatori che almeno sette giorni prima abbiano fatto richiesta e ottenuto la prescritta autorizzazione dal Direttore;

 

Sarà a cura dei Comitati individuare e segnalare le poste, tre delle quali saranno riservate ad utenti e le altre saranno assegnate a sorteggio per uno o più giorni agli altri cacciatori autorizzati;

 ART. 16

La caccia alla beccaccia con l’ausilio del cane è consentita anche ai non utenti appositamente autorizzati;

 

Z O N E    D I    C A C C I A    I N T E S I V A    A    P A G A M E N T O  

 

ART. 17

Nelle zone , da individuare e che saranno portate a conoscenza a tutti gli aventi diritto, ove la caccia viene esercitata a pagamento è vietata ai cacciatori utenti l’attività venatoria, salvo diversa disposizione;

 

La caccia è inoltre vietata a chiunque a distanza inferiore a ml 150 dalle recinzioni di ambientamento;

 

D I S P O S I Z I O N I   G E N E R A L I

 

ART. 18

L’allenamento dei cani è consentito agli autorizzati nei periodi indicati sul calendario venatorio provinciale;

 

ART. 19

Il Direttore può richiedere, all’amministrazione provinciale di Lucca, l’autorizzazione per la costruzione di recinti di ampiezza non superiore al 20% della superficie dell’A.F.V. e comunque non inferiore a 50 ha, destinati alla caccia al cervo, al cinghiale, al muflone e al daino;

 

Potranno costituirsi inoltre, se autorizzati dall’Amministrazione provinciale, recinti per allevamento e l’ambientamento della selvaggina da immettere sul territori; (art. 45 D.R. n° 292 del 12.07.1994)

 

ART. 20

Annualmente si dovranno dedicare particolare cura al recupero ad alla valorizzazione ambientale, adottando le tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici, sia direttamente che dando incarico a terzi;

 

ART. 21

A ciascun cacciatore di quelli indicati nell’art. 1 del presente regolamento, prima dell’inizio di ogni stagione venatoria, ed in regola con il pagamento, verrà consegnato a cura del Direttore un apposito documento di autorizzazione alla caccia nell’A.F.V. integrato da un libretto. ove dovranno essere indicati il giorno, gli animali abbattuti e gli avvistamenti delle specie riportate sullo stesso;

 

Al cacciatore autorizzato secondo gli articoli del presente regolamento, al momento del rilascio dell’autorizzazione vengono consegnati:

 

1.      cartellini per l’identificazione dei capi (n° progressivo del capo, sesso e classe d’età, zona di abbattimento, generalità del cacciatore;

2.      una copia delle presenti norme;

 

Durante le uscite di caccia il cacciatore deve portare sempre con se, oltre ai documenti prescritti per l’attività venatoria, i cartellini di identificazione dei capi, l’eventuale smarrimento di questi documenti deve essere tempestivamente comunicato alla direzione dell’AFV.

 

ART. 22

 

Il cacciatore che intenda accedere AFV Monte Prunese per esercitavi l’attività venatoria dovrà ottenere l’autorizzazione del Direttore Concessionario, e dovrà tassativamente darne notizia alle guardie giurate con preavviso di almeno quarantotto ore, onde consentire agli organi sociali di coordinare l’esercizio della caccia ed assicurare un regolare accompagnamento, ove previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

L'inosservanza della presente disposizione comporterà l’interdizione dell’attività venatoria.

 ART. 23 

Prima dell’inizio della caccia ogni avente diritto ritirerà dalle guardie il permesso giornaliero di caccia, depositerà nelle apposite cassette, una comunicazione scritta con l’indicazione della zona in cui si recherà, del tipo di caccia che intende effettuare e dei capi che intenderebbe prelevare, nel caso di utente, proprietario, in possesso della relativa autorizzazione annuale, si limiterà a depositare la comunicazione di cui sopra.

Al termine dell’uscita il cacciatore, effettuato o meno l’abbattimento, depositerà nella predetta cassetta copia dei cartellini di identificazione dei capi abbattuti per l’aggiornamento dei piani di abbattimento.

 

ART. 24

 

Compiuto l’abbattimento, il cacciatore:

1.      compilerà immediatamente il cartellino per l’identificazione del capo abbattuto;

2.      porterà i capi abbattuti dove indicato dal personale addetto al momento della consegna della documentazione di cui sopra;

3.      nel rispetto delle normative vigenti consegnerà il capo alle guardie giurate per i controlli veterinari del caso, dopodiché l’animale sarà riconsegnato al cacciatore;

 

Nel caso in cui, erroneamente, venga abbattuto un capo non assegnato, il cacciatore è tenuto ad avvisare immediatamente i responsabili dell’AFV.

 ART. 25

Chiunque arrechi danni a colture agrarie o forestali dovrà indennizzare il danno dell’avente diritto;

 ART. 26

La vigilanza all’interno dell’A.F.V. è affidata alle guardie giurate volontarie in servizio per l’azienda stessa e da tutti gli altri agenti di P.S. ed agenti e ufficiali di P.G. indicati sulle leggi statali e regionali;

 ART. 27

Il Direttore potrà agire giudizialmente nei confronti di chi si renderà responsabile di danni alla fauna selvatica all’interno dell’A.F.V;

 ART. 28

Spese e introiti saranno suddivisi in parti uguali fra i Comitati Usi Civici “Valle di Soraggio” e “Dalli-Capanne-Sillano”;

 

La Gestione economica sarà tenuta da ciascuna A.S.B.UC. con periodi di anni 5 (cinque), il quinquennio 1999/2003 sarà gestito dal Comitato Usi Civici “Valle di Soraggio”, quindi per il secondo quinquennio la gestione passerà al Comitato Usi Civici “Dalli-Capanne-Sillano” e così via;

  

ART. 29

L’A.F.V. “Monte Prunese” non ha finalità di lucro;

 

ART. 30

 

Importi delle autorizzazioni espressi in lire italiane:

 

a) CACCIATORI UTENTI :

 

Autorizzazione annuale                                                                               

100.000

 

Per il primo anno e potrà essere variata con delibera delle ASBUC negli anni successivi;

b) CACCIATORI NON UTENTI :

MIGRATORIA:

 

Da appostamento fisso alla selvaggina minuta, annuale                               

500.000

 

L’autorizzazione è concessa ad una persona che potrà a mezzo comunicazione di almeno 5 gg prima della giornata di caccia indicare un nominativo come invitato.

 

Posta sul crinale :

 

Giornaliera dal 1 ottobre al 20 di ottobre compreso

100.000

Giornaliera dal 21 ottobre alla fine della stagione venatoria

50.000

 

BECCACCIA :

 

Una giornata                       Cacciatore singolo                                              

100.000

Quota da dieci giornate       Cacciatore singolo

750.000

Quota da venti giornate       Cacciatore singolo

1.200.000

Una giornata                       Cacciatore + Invitato                                           

150.000

Quota da dieci giornate       Cacciatore + Invitato

950.000

Quota da venti giornate       Cacciatore + Invitato

1.600.000

 

STANZIALE :

 

Lepre art. 4 comma 2, giornaliera

100.000

Fagiano, Starna, Pernice:

Quota minima di ingresso giornaliera, per accompagnatore, con massimo di sei cacciatori a squadra

60.000

per ogni persona in più

30.000

Quota da venti giornate

900.000

Per ogni capo per quote fino a cento

40.000

Per ogni giornata in più

50.000

 

Quote superiori a cento da richiedere entro il 31 Luglio.da concordare caso per caso;

Le quote dovranno essere pagate nella misura del 50% al momento della prenotazione, la restante parte al ritiro dell’autorizzazione;

UNGULATI

CINGHIALE :

 

per i componenti le squadre ed atri autorizzati

 

Annuale

150.000

 

CERVO :

maschio adulto Kg peso trofeo e testa intera

600.000

maschio sub-adulto fusone

1.500.000

femmina adulta da lire

1.000.000

Giovani età min. anni 1 da lire

500.000

 

CAPRIOLO :

 

maschio adulto da lire

1.200.000

maschio sub-adulto

700.000

femmina adulta da lire

500.000

femmina sub-adulta

300.000

Giovani età min. anni 1 da lire

200.000

 

MUFLONE :

 

maschio adulto 2-3 anni

1.200.000

maschio adulto 4-5 anni

2.000.000

maschio adulto + 6 anni

3.000.000

femmina adulta da lire

400.000

Giovani età min. anni 1 da lire

300.000

 

Gli importi per CERVO, CAPRIOLO e MUFLONE sono al netto dell’IVA di legge

 

E’ ammessa la concessione di quote, da concordare caso per caso.

 

Le quote fissate dovranno essere pagate nella misura del 50% all’atto della prenotazione, il restante 50  % al momento del ritiro della stessa;

 ART. 31

La tabella delle autorizzazioni può essere variata per eventuali mutamenti dei valori reali;

 ART. 32

Per quanto riguarda i capi da assegnare ai cacciatori utenti, con apposità delibera dei Comitati si procerà annualmente, a seguito dei piani di abbattimento, a mettere a disposizionei capi di selvaggina indicando i principi di aggiudicazione e i relativi corrispettivi.

 

ART. 33

Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia ed al codice civile.

 

I PRESIDENTI

 

F.to (BOSI Ugo)                                          F.to (BERTOLINI Antonio)

ASBUC Valle di Soraggio                                ASBUC Sillano Capanne Dalli

 

Approvato con:

Delibera ASBUC “Sillano-Capanne-Dalli”

Delibera ASBUC “Valle di Soraggio”

     NB per listino aggiornato visitare apposita sessione